NORMATIVA
Etichettatura prodotti ittici: sei obblighi, sanzioni fino a 6.000 euro
Il Regolamento UE 1379/2013 impone sei informazioni obbligatorie su ogni etichetta di pesce e prodotti ittici, dalla zona di cattura all'attrezzo usato. Chi sbaglia rischia una sanzione da 1.000 a 6.000 euro sotto il D.Lgs. 4/2012.
Redazione Alimentare B2B · 22 agosto 2026
Ogni etichetta di pesce fresco, refrigerato o surgelato deve riportare sei informazioni obbligatorie: chi ne omette anche una rischia una sanzione fino a 6.000 euro.
Perché ti riguarda
Nei laboratori di trasformazione ittica i lotti misti sono la quotidianità: provenienze che cambiano settimana su settimana, fornitori diversi per la stessa specie, partite che arrivano già porzionate. La regola non chiede solo di scrivere “pesce” e il prezzo: chiede la tracciabilità completa fino alla zona di cattura o al paese di allevamento, aggiornata a ogni lotto. Un’etichetta stampata in anticipo su un modello generico, prima di conoscere la provenienza esatta della consegna, è il primo punto in cui la non conformità entra in azienda.
Quali informazioni devono comparire sull’etichetta?
L’articolo 35 del Regolamento (UE) 1379/2013, l’OCM dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, elenca in modo tassativo cosa deve comparire: la denominazione commerciale della specie insieme al suo nome scientifico, il metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato), la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, la categoria dell’attrezzo da pesca utilizzato per i prodotti di mare, l’indicazione se il prodotto è stato scongelato e il termine minimo di conservazione. Il regolamento è applicabile dal 13 dicembre 2014, quindi non è una novità recente, ma resta la norma più disattesa nei controlli a campione perché richiede dati che arrivano dal fornitore lotto per lotto, non una volta sola in fase di progettazione grafica.
Come si indica la zona di cattura in etichetta?
Per il pescato in mare va indicata la sottozona o divisione delle zone di pesca FAO, insieme al nome della zona espresso in termini comprensibili al consumatore, oppure una mappa o un pittogramma equivalente. Fanno eccezione i prodotti catturati fuori dall’Atlantico nord-orientale (zona FAO 27) e dal Mediterraneo e Mar Nero (zona FAO 37): in quel caso basta il nome della zona FAO, senza il dettaglio della sottozona. Per il pescato in acque dolci l’etichetta deve riportare il corpo idrico, italiano o estero, in cui è avvenuta la cattura.
Cosa cambia per i prodotti di acquacoltura?
Per i prodotti allevati la zona di cattura non si applica: al suo posto va indicato il paese di produzione, cioè dove il prodotto ha trascorso la fase di allevamento finale prima della raccolta. È un’informazione più semplice da tracciare rispetto alla zona FAO, ma altrettanto vincolante: la sua assenza o la sua genericità (un continente invece di un paese, per esempio) rientra nelle stesse violazioni sanzionate per il pescato.
Quanto costano gli errori in etichetta?
Il decreto legislativo 4/2012, che ha recepito in Italia gli obblighi di etichettatura e tracciabilità della politica comune della pesca, prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro per chi viola gli obblighi europei e nazionali su etichettatura, tracciabilità e corretta informazione dell’acquirente finale, salvo che il fatto costituisca reato. Il campo di applicazione copre tutte le fasi, dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio: un errore che nasce in stabilimento resta sanzionabile anche se emerge a scaffale. La legge 75/2026, all’articolo 20, ha riordinato più di recente il regime sanzionatorio della pesca marittima, segno che il controllo su questa filiera resta un’area di attenzione crescente per gli ispettori, non in calo.
Cosa controllare prima di stampare l’etichetta?
Tre verifiche riducono la maggior parte del rischio senza bisogno di un laboratorio esterno. Allineare l’etichetta al lotto reale in arrivo, non a un modello standard preparato in anticipo: la zona di cattura o il paese di allevamento vanno confermati fornitore per fornitore, consegna per consegna. Verificare che il nome scientifico accompagni sempre la denominazione commerciale, anche quando quest’ultima è un nome molto noto: l’omissione del nome scientifico è tra gli errori più frequenti nei controlli. Tenere traccia scritta della categoria di attrezzo da pesca dichiarata dal fornitore a monte, così da poterla riportare senza doverla dedurre in fase di etichettatura.
In numeri
- 6: le informazioni obbligatorie richieste dall’articolo 35 del Regolamento UE 1379/2013.
- 13 dicembre 2014: data di applicazione del regolamento.
- 1.000-6.000 euro: la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 4/2012 per violazioni di etichettatura e tracciabilità.
- 2: le zone FAO per cui basta il nome della zona senza il dettaglio della sottozona (Atlantico nord-orientale e Mediterraneo/Mar Nero).
Vai più a fondo
Il quadro degli obblighi informativi è ricostruito da Confesercenti Parma, etichettatura prodotti ittici e indicazione zona di cattura FAO, triangolato con la guida di HACCP Roma, nuove regole a tutela del consumatore e con l’analisi di Nonno Dondolo, obblighi, sanzioni e competenze per la vigilanza. Sul fronte degli obblighi di etichetta collegati, restano di riferimento gli articoli su allergeni in etichetta e su etichettatura del vino e nuove regole UE.
Nota di verifica: WebFetch e curl verso i domini citati sono risultati bloccati dal proxy di rete di questo ambiente (EGRESS_BLOCKED), stesso limite documentato in ogni run dal 31/07/2026. Le informazioni obbligatorie, la data di applicazione e l’importo della sanzione sono stati incrociati su tre fonti indipendenti (associazione di categoria, ente di formazione HACCP, portale specializzato in attività di polizia marittima), tutte concordi sugli stessi riferimenti normativi e sulle stesse cifre.