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NORMATIVA

Etichettatura del vino: ingredienti, e-label e le regole UE per le cantine

Dall'8 dicembre 2023 il regolamento (UE) 2021/2117 impone a ogni vino della vendemmia 2024 l'elenco ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Si può assolvere quasi tutto con un QR code, tranne gli allergeni: solfiti e derivati del latte restano obbligatori sulla carta.

Redazione Alimentare B2B · 7 agosto 2026

File di botti di rovere in una cantina in penombra con muri in pietra

Dall’8 dicembre 2023 ogni vino e prodotto vitivinicolo aromatizzato immesso sul mercato deve riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Una cantina può spostare quasi tutto quel contenuto in un codice QR che rimanda a una pagina web, risparmiando spazio prezioso sulla bottiglia. Tranne una cosa: gli allergeni, a partire dai solfiti, devono restare stampati fisicamente sull’etichetta, senza eccezioni digitali.

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I numeri chiave del nuovo obbligo di etichettatura:

Cosa cambia davvero rispetto a prima del dicembre 2023?

Fino all’8 dicembre 2023 il vino era tra i pochi prodotti alimentari esentati dall’obbligo generale di elencare gli ingredienti, una deroga storica legata alla tradizione produttiva del settore. Il regolamento (UE) 2021/2117, parte della riforma della politica agricola comune, chiude quella deroga: ora la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti vanno riportati nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie, a meno di scegliere la via digitale. Non cambia solo la lista degli ingredienti in sé, che per il vino include additivi come anidride solforosa e altri coadiuvanti enologici: cambia il principio, perché il consumatore ottiene per la prima volta lo stesso livello di trasparenza già previsto da anni per quasi ogni altro alimento confezionato.

Cosa puoi mettere nel QR code e cosa deve restare per forza sulla carta?

La distinzione che conta per chi imbottiglia è tra informazione spostabile e informazione vincolata. L’elenco completo degli ingredienti e il dettaglio della dichiarazione nutrizionale, valori di grassi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, possono essere comunicati integralmente tramite un codice QR o un codice equivalente stampato in etichetta, che rimanda a una pagina web gestita dal produttore. Il valore energetico, da solo, deve comunque comparire in forma fisica, anche solo con il simbolo “E” seguito dal valore in chilocalorie, senza dover per forza stampare l’intera tabella nutrizionale. Gli allergeni restano invece l’eccezione assoluta: la dicitura “contiene solfiti”, insieme all’indicazione di eventuali derivati di uova, latte o caseina e lisozima usati in vinificazione, deve comparire sempre fisicamente sull’etichetta cartacea e va integrata nell’elenco degli ingredienti quando presente, specificando la sostanza solfitante usata. Per una cantina che vende anche all’estero, questo significa progettare l’etichetta fisica attorno agli allergeni e trattare il QR code come estensione informativa, non come scorciatoia per comprimere tutto il resto.

Cosa rischia chi non ha ancora aggiornato le etichette?

Il regolamento è in vigore da oltre un anno e mezzo, quindi un controllo degli organi di vigilanza sul commercio del vino può oggi verificare direttamente la conformità delle bottiglie della vendemmia 2024 in poi. La deroga sulle scorte pregresse copre solo il prodotto già imbottigliato prima dell’8 dicembre 2023: un vino della vendemmia 2024 senza elenco ingredienti né dichiarazione nutrizionale, in etichetta o via QR, non rientra in quella tutela e può essere oggetto di richiamo o di richiesta di rietichettatura prima della vendita. Per una piccola cantina il punto pratico è organizzativo più che tecnico: serve una pagina web stabile da collegare al QR code, aggiornata a ogni cambio di ricetta o di annata, perché un codice che rimanda a una pagina inesistente o non aggiornata espone comunque a una etichetta di fatto incompleta.

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