NORMATIVA
MOCA: gli obblighi sui materiali a contatto che le PMI scordano
La dichiarazione di conformità del fornitore non esaurisce gli obblighi MOCA di chi produce alimenti. Rintracciabilità, buone pratiche di fabbricazione e sanzioni fino a 80.000 euro riguardano anche chi i materiali li usa soltanto. Aggiornato con la scadenza del 16 settembre 2026 sui MOCA in plastica.
Redazione · 11 marzo 2026 · Aggiornato il 4 settembre 2026
Chi produce o confeziona alimenti ha obblighi propri sui materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA): non basta archiviare la dichiarazione di conformità del fornitore. Il Regolamento (CE) 1935/2004 chiede idoneità dei materiali e rintracciabilità, il Regolamento (CE) 2023/2006 impone le buone pratiche di fabbricazione, e il D.Lgs. 29/2017 sanziona anche chi i materiali li utilizza soltanto.
Perché ti riguarda: la parola chiave del decreto sanzionatorio è “utilizza”. L’articolo 2 del D.Lgs. 29/2017 punisce l’operatore economico che “produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione” materiali che trasferiscono agli alimenti componenti in quantità pericolose per la salute: la sanzione va da 10.000 a 80.000 euro. Lo stabilimento alimentare che riempie, confeziona o stocca in contenitori non idonei risponde in proprio, anche se il materiale lo ha comprato da terzi.
La scadenza del 16 settembre 2026 per i MOCA in plastica
Chi lavora con imballaggi, vaschette o film in plastica ha una data precisa da segnare: dal 16 settembre 2026 finisce il periodo transitorio del Regolamento (UE) 2025/351, pubblicato il 21 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 16 marzo dello stesso anno. Dopo quella data, i MOCA in plastica non conformi al nuovo regolamento non possono più essere immessi sul mercato per la prima volta: restano vendibili solo le scorte già immesse prima della scadenza, non le nuove produzioni.
Il regolamento modifica tre testi che le PMI alimentari già conoscono, il 10/2011 sulla plastica, il 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione e il 2022/1616 sulla plastica riciclata, e aggiunge obblighi concreti: la dichiarazione di conformità deve ora coprire anche le sostanze aggiunte non intenzionalmente (NIAS) quando rilevanti per la sicurezza alimentare, i processi di riciclo della plastica sono soggetti a controlli più stringenti sulla purezza del materiale, e l’uso di biocidi nei materiali plastici viene ristretto in linea con il Regolamento (UE) 528/2012. Per un imballaggio già in produzione prima del 16 marzo 2025 ma immesso sul mercato per la prima volta dopo il 16 dicembre 2025 senza essere conforme al nuovo testo, la dichiarazione di conformità deve dichiararlo esplicitamente e limitarne l’uso a prima del 16 settembre 2026.
In pratica, chi acquista vaschette, film o imballaggi in plastica per uso alimentare deve chiedere al fornitore, entro settembre, una dichiarazione di conformità aggiornata al Regolamento 2025/351: la vecchia dichiarazione basata solo sul 10/2011, valida fino a ieri, dopo la scadenza non copre più un imballaggio prodotto ex novo.
Cosa sono i MOCA e chi rientra negli obblighi?
MOCA è tutto ciò che tocca l’alimento o è destinato a toccarlo: imballaggi, vaschette, film, bottiglie, ma anche nastri trasportatori, tubazioni, serbatoi, guarnizioni, utensili e superfici di lavoro. Il quadro è fissato dal Regolamento (CE) 1935/2004, che all’articolo 3 richiede che i materiali non cedano componenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, modificare la composizione dell’alimento o deteriorarne le caratteristiche organolettiche.
Gli obblighi non si fermano a chi fabbrica imballaggi. Riguardano tutta la catena, e l’azienda alimentare vi entra in due modi: come utilizzatrice dei materiali, sempre, e come operatrice MOCA a pieno titolo quando trasforma o assembla materiali destinati al contatto, per esempio se termoforma vaschette in linea o stampa il proprio film.
La dichiarazione di conformità del fornitore basta?
No, e qui si concentra l’equivoco più diffuso nelle PMI. La dichiarazione di conformità è necessaria: per le materie plastiche la impone il Regolamento (UE) 10/2011, e la sua assenza o irregolarità costa da 1.500 a 15.000 euro secondo l’articolo 8 del D.Lgs. 29/2017. Ma è il punto di partenza, non l’adempimento finale.
Tre motivi per cui il solo documento del fornitore non copre l’azienda alimentare:
- La dichiarazione vale per condizioni d’uso precise. Temperatura, tipo di alimento, durata del contatto. Se il contenitore dichiarato per alimenti secchi finisce a contatto con un sugo acido e caldo, la responsabilità dell’uso improprio è di chi lo usa.
- Deve essere aggiornata e coerente. Una dichiarazione generica, scaduta rispetto a modifiche di formulazione, o priva delle informazioni richieste dal Capo IV del Regolamento 10/2011, non protegge nessuno.
- Non copre gli obblighi propri dell’utilizzatore: rintracciabilità e, per chi trasforma materiali, buone pratiche di fabbricazione.
Quali sono gli obblighi effettivi: rintracciabilità e GMP
L’articolo 17 del Regolamento (CE) 1935/2004 impone la rintracciabilità dei materiali “in tutte le fasi”. In pratica: per ogni lotto di imballaggio o materiale a contatto bisogna poter dire da quale fornitore arriva e in quali prodotti è finito. Il D.Lgs. 29/2017, all’articolo 5, sanziona chi non dispone di sistemi e procedure di rintracciabilità con importi da 5.000 a 60.000 euro, e chi non rende disponibili le informazioni alle autorità che le richiedono con importi da 5.000 a 50.000 euro.
Il Regolamento (CE) 2023/2006 aggiunge le buone pratiche di fabbricazione (GMP) per chi produce, trasforma o distribuisce MOCA: sistema di assicurazione della qualità, controllo qualità, documentazione su formulazioni e processi. Chi omette di istituire il sistema di assicurazione della qualità rischia da 4.000 a 40.000 euro, chi non elabora o non conserva la documentazione da 2.500 a 25.000 euro (articolo 6 del decreto).
C’è poi un obbligo tutto italiano che molti scoprono durante l’ispezione: gli stabilimenti che producono o trasformano MOCA devono essere comunicati all’autorità sanitaria competente. La mancata comunicazione costa da 1.500 a 9.000 euro, sempre secondo l’articolo 6 del D.Lgs. 29/2017.
Cosa contestano davvero gli organi di controllo?
Nei verbali delle ASL e dei NAS le contestazioni MOCA seguono uno schema ricorrente, e raramente riguardano il caso estremo del materiale tossico. Molto più spesso il rilievo è documentale e organizzativo:
- dichiarazioni di conformità mancanti, generiche o non coerenti con l’uso reale del materiale;
- impossibilità di collegare un lotto di imballaggio ai prodotti alimentari in cui è stato impiegato;
- attrezzature e superfici interne (tubi, guarnizioni, contenitori intermedi) prive di qualsiasi evidenza di idoneità al contatto alimentare;
- nessuna procedura scritta che definisca chi controlla i materiali in ingresso e come.
Sono tutti rilievi che nascono dallo stesso errore di impostazione: trattare i MOCA come un problema del fornitore di packaging, quando la norma li tratta come un obbligo di filiera.
In pratica: da dove iniziare
- Censire tutti i punti di contatto, non solo l’imballaggio primario: attrezzature, utensili, superfici, materiali di processo.
- Rivedere le dichiarazioni di conformità verificando che coprano le condizioni d’uso reali: alimento, temperatura, tempi di contatto.
- Formalizzare la rintracciabilità: registro dei lotti MOCA in ingresso collegato ai lotti di produzione in uscita.
- Verificare se l’azienda è anche operatore MOCA (trasforma o assembla materiali): in quel caso servono GMP documentate e comunicazione dello stabilimento all’autorità sanitaria.
Il tema si inserisce nello stesso scadenziario di conformità che ogni stabilimento alimentare gestisce su rifiuti, etichette e imballaggi, ed è il motivo per cui Alimentare B2B presidia le normative trasversali con un pezzo operativo alla volta: cosa cambia, per chi, con quale sanzione. Sui MOCA la risposta è netta: gli obblighi esistono già oggi, e il fascicolo del fornitore, da solo, non li assolve.