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Contaminazione crociata: la sanzione va da 500 a 3.000 euro

Il 2 luglio 2026 il Ministero della Salute ha ritirato tre formaggi della Latteria Moro di Oderzo per Listeria monocytogenes. Chi non separa le fasi crude da quelle pronte al consumo rischia lo stesso esito, oltre alla sanzione prevista dal decreto 193/2007.

Redazione Alimentare B2B · 13 agosto 2026

Forme di formaggio in stagionatura su scaffali di legno in una cella casearia

Il 2 luglio 2026 il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato tre formaggi al tartufo della Latteria Moro di Oderzo, in provincia di Treviso, per la presenza di Listeria monocytogenes nel lotto 222660. Non un ingrediente sbagliato, non un fornitore inaffidabile: un batterio che vive nell’ambiente di lavorazione, nei nastri e negli scarichi, e da lì torna sul prodotto anche dopo una sanificazione fatta sulla carta. Chi non separa fisicamente le fasi crude da quelle pronte al consumo rischia lo stesso esito, più una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ogni violazione dei requisiti generali di igiene, prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 193/2007.

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La contaminazione crociata non nasce quasi mai da un errore isolato: nasce da un layout che non separa i flussi, da un’attrezzatura condivisa tra crudo e cotto, da un percorso del personale che attraversa due zone di rischio diverso nella stessa giornata. Per una PMI alimentare, il costo di rivedere quel layout prima di un’ispezione è quasi sempre inferiore al costo di gestirlo dopo un richiamo: distruzione del lotto, riaccredito al cliente, e un nome pubblicato su un avviso ministeriale che i buyer della distribuzione consultano prima di rinnovare un contratto.

Da dove nasce davvero la contaminazione crociata in uno stabilimento?

Le due fonti più frequenti non sono l’ingrediente in sé, ma il contatto indiretto. La prima: superfici, attrezzature e mani che passano da un prodotto crudo a uno pronto al consumo senza una sanificazione intermedia documentata. La seconda: ambienti dove Listeria o altri patogeni si insediano stabilmente, come giunti di gomma, scarichi a pavimento e nastri trasportatori difficili da smontare per la pulizia ordinaria. Il rischio allergene segue la stessa logica: un attrezzo usato su una linea con frutta a guscio o glutine, e poi su una linea che dichiara “senza allergeni” senza una procedura di cambio formato verificata, vale come contaminazione crociata anche se il prodotto non ha mai toccato fisicamente l’ingrediente originario.

Cosa dice la norma sui requisiti generali di igiene?

Il regolamento (CE) 852/2004 impone agli operatori del settore alimentare misure idonee a garantire un’adeguata pulizia e a impedire l’accumulo di sporcizia, con l’obiettivo dichiarato di prevenire la contaminazione crociata tra le fasi di lavorazione. In Italia, chi non rispetta questi requisiti generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La cifra, isolata, sembra bassa per un’azienda strutturata: il punto è che si applica per ogni violazione accertata, e un’ispezione che trova più non conformità nello stesso stabilimento le somma una per una.

Quali procedure riducono il rischio, in pratica?

Le procedure che gli ispettori cercano per prime sono quattro, e non richiedono investimenti in nuova attrezzatura. Separazione fisica o temporale tra fasi crude e fasi pronte al consumo. Flussi del personale e del prodotto a senso unico, senza percorsi che tornano indietro attraverso zone già lavorate. Sanificazione registrata con orario e responsabile, non solo eseguita. Attrezzature dedicate per materia prima e per prodotto finito, o una procedura di cambio validata quando la dedica non è possibile per motivi di spazio o di budget. Un piano HACCP che elenca questi punti senza indicare chi controlla, quando e con quale registrazione resta un documento buono per l’audit, non una barriera reale contro il batterio.

Cosa succede a chi non si adegua?

Il caso Latteria Moro mostra la sequenza tipica. Un’analisi trova il patogeno in un lotto già confezionato e in vendita. Il Ministero pubblica l’avviso con lotto, marchio e stabilimento. La stampa locale e nazionale lo riprende nelle ore successive, e il prodotto resta indicizzato accanto al nome dell’azienda per anni. La sanzione amministrativa è la parte più piccola del conto. La parte grande è quella che non compare in nessun verbale: il buyer che alla trattativa successiva chiede un audit straordinario prima di rinnovare l’ordine, e il tempo che serve a dimostrare che il layout, non solo la ricetta, è stato corretto davvero.

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