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NORMATIVA

Tracciabilità alimentare: l'obbligo che in un controllo costa fino a 4.500 euro

L'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002 impone a ogni stabilimento alimentare di tracciare fornitori e clienti, un passo avanti e un passo indietro. Chi non lo fa rischia, secondo il decreto legislativo 190/2006, una sanzione da 750 a 4.500 euro.

Redazione Alimentare B2B · 13 ottobre 2026

Un salumificio che non registra da chi ha comprato la carne e a chi ha venduto il prosciutto rischia una sanzione amministrativa da 750 a 4.500 euro. Lo stabilisce il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, che dà attuazione all’articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002: l’obbligo di tracciabilità alimentare che riguarda ogni stabilimento italiano, indipendentemente dalla dimensione, e che resta uno dei requisiti più fraintesi del settore, spesso confuso con il piano HACCP o con le certificazioni volontarie.

Cosa impone la tracciabilità dei prodotti alimentari?

L’articolo 18 obbliga ogni operatore della filiera a predisporre un sistema capace di identificare, per ciascun prodotto, chi lo ha fornito e a chi è stato fornito. Il metodo di riferimento, ripreso dalle linee guida del Comitato permanente per la catena alimentare, è noto come “un passo avanti, un passo indietro”: risalire al fornitore precedente e scendere all’acquirente successivo, senza l’obbligo di ricostruire l’intera filiera dall’origine fino allo scaffale. La norma distingue inoltre tracciabilità e rintracciabilità: la prima segue il prodotto in avanti nella filiera, la seconda lo ripercorre all’indietro per un ritiro o un richiamo.

Cosa deve registrare davvero un’azienda alimentare?

In pratica l’obbligo si traduce nella registrazione, per ogni lotto in entrata e in uscita, di natura e quantità del prodotto, nome e recapito del fornitore o del cliente, data di ricevimento o di consegna. Il regolamento non impone un formato specifico, carta, foglio di calcolo o software gestionale sono tutti ammessi, e soprattutto non richiede di identificare il consumatore finale: un ristorante o un punto vendita al dettaglio resta fuori dall’obbligo di tracciamento a valle. È un punto che genera confusione frequente nei controlli, perché molte PMI credono, erroneamente, di dover tracciare anche chi acquista il prodotto finito al banco.

Perché non basta avere il manuale HACCP?

Il piano di autocontrollo HACCP, previsto dal Regolamento (CE) 852/2004, risponde a una domanda diversa: quali punti del processo produttivo possono introdurre un pericolo per la sicurezza alimentare. La tracciabilità dell’articolo 18 risponde invece a chi ha fornito cosa e a chi è stato venduto, un registro commerciale più che un controllo di processo. Un’azienda può avere un manuale HACCP formalmente corretto e al tempo stesso non avere un registro aggiornato dei fornitori, perché i due obblighi nascono da regolamenti diversi e vengono verificati con checklist diverse durante un controllo ufficiale.

Quanto costa non essere in regola?

Il decreto legislativo 190/2006 fissa più fasce sanzionatorie, a seconda di quale obbligo viene violato. Per la mancata identificazione di fornitori o clienti in violazione dell’articolo 18, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 750 a 4.500 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Le fasce salgono quando il problema riguarda un prodotto già immesso sul mercato e non conforme: chi sa che un lotto non è sicuro e non attiva il ritiro rischia da 3.000 a 18.000 euro, mentre chi attiva il ritiro ma non ne informa l’autorità competente rischia da 500 a 3.000 euro. Sono tre violazioni distinte, spesso accorpate per errore nella stessa casistica quando in realtà rispondono ad articoli diversi del regolamento.

In numeri

Come si collega al ritiro dal mercato?

Un registro di tracciabilità aggiornato è la differenza tra un ritiro mirato, un solo lotto, una sola fascia di clienti, e un ritiro generalizzato che coinvolge mesi di produzione. Quando un controllo ufficiale o un’analisi di laboratorio segnala una non conformità, l’autorità sanitaria chiede immediatamente l’elenco dei lotti coinvolti e dei clienti a cui sono stati consegnati: senza quel registro, un’azienda non può dimostrare quanto sia circoscritto il problema, e il margine per un ritiro parziale si restringe. È lo stesso meccanismo che rende i richiami alimentari più o meno costosi da gestire: chi ha i dati pronti limita il danno a un lotto, chi non li ha rischia di dover ritirare tutto.

Perché conviene verificarlo prima di un controllo, non dopo?

I controlli ufficiali sulla tracciabilità sono tra i più semplici da eseguire per un ispettore: basta chiedere di risalire a un lotto specifico e misurare quanto tempo serve per produrre i documenti. Un’azienda che impiega minuti supera la verifica, una che impiega giorni, o che non trova affatto l’informazione, viene segnalata anche se il prodotto in sé non presenta alcun problema di sicurezza. È un obbligo che si verifica con una domanda, non con un’analisi di laboratorio, e proprio per questo è uno dei più facili da mettere in regola con un intervento organizzativo limitato: un registro semplice, aggiornato a ogni lotto, basta a chiudere la non conformità prima che venga rilevata.

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