NORMATIVA
MOCA: gli obblighi sui materiali a contatto che le PMI scordano
La dichiarazione di conformità del fornitore non esaurisce gli obblighi MOCA di chi produce alimenti. Rintracciabilità, buone pratiche di fabbricazione e sanzioni fino a 80.000 euro riguardano anche chi i materiali li usa soltanto.
Redazione · 11 marzo 2026
Chi produce o confeziona alimenti ha obblighi propri sui materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA): non basta archiviare la dichiarazione di conformità del fornitore. Il Regolamento (CE) 1935/2004 chiede idoneità dei materiali e rintracciabilità, il Regolamento (CE) 2023/2006 impone le buone pratiche di fabbricazione, e il D.Lgs. 29/2017 sanziona anche chi i materiali li utilizza soltanto.
Perché ti riguarda: la parola chiave del decreto sanzionatorio è “utilizza”. L’articolo 2 del D.Lgs. 29/2017 punisce l’operatore economico che “produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione” materiali che trasferiscono agli alimenti componenti in quantità pericolose per la salute: la sanzione va da 10.000 a 80.000 euro. Lo stabilimento alimentare che riempie, confeziona o stocca in contenitori non idonei risponde in proprio, anche se il materiale lo ha comprato da terzi.
Cosa sono i MOCA e chi rientra negli obblighi?
MOCA è tutto ciò che tocca l’alimento o è destinato a toccarlo: imballaggi, vaschette, film, bottiglie, ma anche nastri trasportatori, tubazioni, serbatoi, guarnizioni, utensili e superfici di lavoro. Il quadro è fissato dal Regolamento (CE) 1935/2004, che all’articolo 3 richiede che i materiali non cedano componenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, modificare la composizione dell’alimento o deteriorarne le caratteristiche organolettiche.
Gli obblighi non si fermano a chi fabbrica imballaggi. Riguardano tutta la catena, e l’azienda alimentare vi entra in due modi: come utilizzatrice dei materiali, sempre, e come operatrice MOCA a pieno titolo quando trasforma o assembla materiali destinati al contatto, per esempio se termoforma vaschette in linea o stampa il proprio film.
La dichiarazione di conformità del fornitore basta?
No, e qui si concentra l’equivoco più diffuso nelle PMI. La dichiarazione di conformità è necessaria: per le materie plastiche la impone il Regolamento (UE) 10/2011, e la sua assenza o irregolarità costa da 1.500 a 15.000 euro secondo l’articolo 8 del D.Lgs. 29/2017. Ma è il punto di partenza, non l’adempimento finale.
Tre motivi per cui il solo documento del fornitore non copre l’azienda alimentare:
- La dichiarazione vale per condizioni d’uso precise. Temperatura, tipo di alimento, durata del contatto. Se il contenitore dichiarato per alimenti secchi finisce a contatto con un sugo acido e caldo, la responsabilità dell’uso improprio è di chi lo usa.
- Deve essere aggiornata e coerente. Una dichiarazione generica, scaduta rispetto a modifiche di formulazione, o priva delle informazioni richieste dal Capo IV del Regolamento 10/2011, non protegge nessuno.
- Non copre gli obblighi propri dell’utilizzatore: rintracciabilità e, per chi trasforma materiali, buone pratiche di fabbricazione.
Quali sono gli obblighi effettivi: rintracciabilità e GMP
L’articolo 17 del Regolamento (CE) 1935/2004 impone la rintracciabilità dei materiali “in tutte le fasi”. In pratica: per ogni lotto di imballaggio o materiale a contatto bisogna poter dire da quale fornitore arriva e in quali prodotti è finito. Il D.Lgs. 29/2017, all’articolo 5, sanziona chi non dispone di sistemi e procedure di rintracciabilità con importi da 5.000 a 60.000 euro, e chi non rende disponibili le informazioni alle autorità che le richiedono con importi da 5.000 a 50.000 euro.
Il Regolamento (CE) 2023/2006 aggiunge le buone pratiche di fabbricazione (GMP) per chi produce, trasforma o distribuisce MOCA: sistema di assicurazione della qualità, controllo qualità, documentazione su formulazioni e processi. Chi omette di istituire il sistema di assicurazione della qualità rischia da 4.000 a 40.000 euro, chi non elabora o non conserva la documentazione da 2.500 a 25.000 euro (articolo 6 del decreto).
C’è poi un obbligo tutto italiano che molti scoprono durante l’ispezione: gli stabilimenti che producono o trasformano MOCA devono essere comunicati all’autorità sanitaria competente. La mancata comunicazione costa da 1.500 a 9.000 euro, sempre secondo l’articolo 6 del D.Lgs. 29/2017.
Cosa contestano davvero gli organi di controllo?
Nei verbali delle ASL e dei NAS le contestazioni MOCA seguono uno schema ricorrente, e raramente riguardano il caso estremo del materiale tossico. Molto più spesso il rilievo è documentale e organizzativo:
- dichiarazioni di conformità mancanti, generiche o non coerenti con l’uso reale del materiale;
- impossibilità di collegare un lotto di imballaggio ai prodotti alimentari in cui è stato impiegato;
- attrezzature e superfici interne (tubi, guarnizioni, contenitori intermedi) prive di qualsiasi evidenza di idoneità al contatto alimentare;
- nessuna procedura scritta che definisca chi controlla i materiali in ingresso e come.
Sono tutti rilievi che nascono dallo stesso errore di impostazione: trattare i MOCA come un problema del fornitore di packaging, quando la norma li tratta come un obbligo di filiera.
In pratica: da dove iniziare
- Censire tutti i punti di contatto, non solo l’imballaggio primario: attrezzature, utensili, superfici, materiali di processo.
- Rivedere le dichiarazioni di conformità verificando che coprano le condizioni d’uso reali: alimento, temperatura, tempi di contatto.
- Formalizzare la rintracciabilità: registro dei lotti MOCA in ingresso collegato ai lotti di produzione in uscita.
- Verificare se l’azienda è anche operatore MOCA (trasforma o assembla materiali): in quel caso servono GMP documentate e comunicazione dello stabilimento all’autorità sanitaria.
Il tema si inserisce nello stesso scadenziario di conformità che ogni stabilimento alimentare gestisce su rifiuti, etichette e imballaggi, ed è il motivo per cui Alimentare B2B presidia le normative trasversali con un pezzo operativo alla volta: cosa cambia, per chi, con quale sanzione. Sui MOCA la risposta è netta: gli obblighi esistono già oggi, e il fascicolo del fornitore, da solo, non li assolve.